Art. 9.

      1. All'articolo 58-quater della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a chi è stato condannato per i reati di cui agli articoli 564, 600-bis e 600-ter del codice penale».